Come Aprire una Onlus

come aprire una onlus

Prima di cominciare a parlare di Onlus bisogna partire da una precisazione fondamentale. La Onlus identifica una categoria fiscale. Questa categoria va a legarsi ad associazioni o altre forme associazionistiche in base alle finalità perseguite. Quindi il primo passaggio da fare quando si decide di aprire una Onlus è prima di tutto costituire un’associazione alla quale verrà assegnata questa caratteristica, molte informazioni si possono trovare su Inps Online.

Cosa sono le Onlus

Le Onlus sono molte famose nel nostro Paese. Con il termine Onlus si identificano tutte quelle Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale come appunto le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e tutte quelle organizzazioni che prevedono lo svolgimento di un’attività in campi come l’assistenza sanitaria, istruzione tutte quelle attività il cui svolgimento ha un interesse per la collettività.

Le Onlus devono perseguire esclusivamente attività di solidarietà sociale e soprattutto non possono distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell’organizzazione. Gli utili o gli avanzi di bilancio devono essere obbligatoriamente impiegati nella realizzazione dello scopo istituzionale. Anche in caso di scioglimento il il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni che perseguono uno scopo di utilità sociale e siano anch’esse non lucrative. Inoltre altro obbligo è quello di redigere annualmente il bilancio.

Come aprire una Onlus

Costituire e aprire una Onlus non è complicato. Andiamo a vedere insieme quali sono i passi da fare e tutti i requisiti da rispettare.

La prima cosa da fare è quella di individuare e determinare lo scopo della Onlus che diventerà anche l’attività principale della stessa. Il vincolo sulla costituzione della Onlus è di avere almeno tre soci nel consiglio direttivo. I tre soci formeranno anche il primo Consiglio direttivo. Una volta scelto lo scopo e individuati il minimo di tre soci che formeranno il consiglio, si potrà preparare l’atto costitutivo della Onlus e lo statuto. Questi andranno redatti in duplice copia e all’interno dovranno essere inseriti tutti gli elementi richiesti per legge e previsti dal Codice Civile e dal regolamento fiscale di riferimento.

Il passaggio successivo sarà quello di registrarli presso l’Agenzia delle Entrate, questo passaggio è fondamentale per avere accesso ai benefici fiscali che la legge accorda a questo tipo di associazioni. Oltre alla registrazione all’Agenzia delle Entrate bisognerà effettuare anche l’iscrizione della neonata associazione all’anagrafe Onlus. La procedura da seguire è di inviare la domanda alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella regione dove l’associazione avrà la propria sede.

Una volta che l’iscrizione sarà avvenuta la procedura per costituire la Onlus sarà terminata e la vostra Onlus sarà attiva e operativa al 100% con tutti i benefici e agevolazioni fiscali che il nostro ordinamento permette alle associazioni Onlus.

Settori di attività delle Onlus

Le Onlus, per essere considerate tali devono operare in alcuni ambiti di competenza ben definiti e delimitati. Questi settori di competenza spaziano tra: assistenza sanitaria e sociale, nel campo della beneficenza o in quello dell’istruzione, nel campo della formazione e dello sport a livello dilettantistico e, forse nel settore più conosciuto che è quello dell’arte inteso sia come patrimonio artistico sia come patrimonio storico (in questo ambito rientrano ad esempio le biblioteche).

Le Onlus possono operare anche in settori e attività che interessino la tutela dell’ambiente, nella promozione artistica e del patrimonio artistico, nella sfera dei diritti civili della ricerca scientifica (in quest’ultimo settore si riconoscono moltissime Onlus che collaborano gomito a gomito con le università. Si pensi a tutte le ricerche che vengono portate avanti grazie al sostegno delle Onlus per la cura di malattie rare e non solo) e che ricevono il 5 per mille come donazione.

Per semplicità si possono distinguere due macro categorie tra quelle precedentemente elencate. Nella prima categoria rientrano tutte quelle attività che perseguono e realizzano scopi e attività per la solidarietà sociale. Questa attività non ha bisogno di nessuna verifica. Non è necessario infatti che, come avviene invece per altre situazioni, sia accertato che chi riceve la prestazione da parte della Onlus ne abbia davvero bisogno. Le attività che rientrano in questa definizione sono dell’assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scientifica svolta da fondazione o università, promozione della cultura dell’arte, in quest’ultimo caso è possibile solamente se ci sono finanziamenti da parte dello Stato.

Nella seconda categoria invece bisogna rispondere ad altri criteri dettati sempre per legge. In questa categoria rientrano tutte quelle attività per cui la prestazione che viene erogata sia condizionata alla verifica di un effettivo bisogno di chi riceve quella specifica solidarietà. Gli ambiti in cui la solidarietà condizionata può essere erogata sono molteplici e spaziano, come detto in precedenza, dal campo della sanità a quello sociale, dal campo della formazione a quello dell’istruzione. Questa categoria abbraccia anche gli sport praticati a livello dilettantistico e le attività per la promozione del patrimonio artistico storico e culturale e la tutela dei diritti civili.

Come sono composte e regimi di tassazione delle Onlus

Come tutte le associazioni anche le Onlus avranno un regolamento e una gerarchia interna ben definita. Ci sarà quindi un presidente a cui viene affidato il compito di coordinare lo svolgimento delle attività, un consiglio direttivo che rappresenta l’organo esecutivo dell’associazione e un’assemblea dei soci preposta all’approvazione del bilancio e alla nomina degli organi associativi.

Le prestazioni e i servizi della Onlus possono essere erogate sia a titolo gratuito sia a pagamento. Nel primo caso una Onlus può arbitrariamente decidere di erogare prestazione gratuite finanziando il costo della prestazione attraverso donazioni private o contributi pubblici di enti. Nel secondo caso invece può essere richiesto, per la prestazione, un contributo o un corrispettivo. Ricordiamo che la Onlus non potrà in nessun caso, successivamente, distribuire utili ma la Onlus potrà comunque ricevere un compenso proporzionato al servizio dell’attività svolta. Questi corrispettivi non saranno soggetti al regime di tassazione poiché derivano dallo svolgimento di un’attività di utilità sociale. Le prestazioni erogate dalle Onlus non vengono considerate al pari delle attività commerciali, quindi anche il ricavato di tali attività non sarà soggetto a tassazione questo perché i proventi generati da tali attività non concorreranno alla formazione del reddito imponibile.