Nucleo Familiare Isee casi particolari

E’ arrivato il momento di fare l’ISEE, sia per i bonus mensa scolastica che per accedere a tutte le altre agevolazioni previste dalla legge. Per il valore finale, molto dipende da come è composto il nucleo familiare ai fini ISEE, perché a seconda dei figli a carico o anche della moglie a carico, può variare di molto e aprire le porte a bonus e agevolazioni migliori.

Uno degli elementi salienti da considerare quando ci si accinge a comporre la Dsu, al fine di ottenere l’ISEE, è quindi la composizione del nucleo familiare. Esistono una serie di casistiche e normative peculiari da apprendere, specialmente per quanto riguarda coniugi coabitanti e non coabitanti, figli minorenni e maggiorenni.

Modello ISEE: chi fa parte del nucleo familiare?

Iniziamo dalle definizioni generali. Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del DPCM ai fini dell’ISEE, per individuare i membri del nucleo familiare del dichiarante, occorre fare riferimento alle persone che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Ma cosa si intende per famiglia anagrafica? Questo concetto non si limita soltanto a coniugi, genitori e figli: esso abbraccia anche le persone risultanti dallo stato di famiglia, che condividono legami di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affetto, e che coabitano e dimorano abitualmente nello stesso Comune.

Possiamo quindi affermare che anche i conviventi e partner di unioni civili rientrano nell’assetto familiare, proprio come i figli. Ma vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche delle formazioni del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, in particolare la casistica dei coniugi.

  • Residenti separati: devono sempre essere indicati nella stessa DSU, ad eccezione dei casi di separazione legale, interruzione degli effetti civili del matrimonio, revoca della patria potestà, ordine di allontanamento dalla residenza familiare e comprovato abbandono coniugale riconosciuto dalla sentenza giudiziaria.
  • Coniugi che risiedono insieme: i coniugi che risultano appartenere allo stesso stato di famiglia fanno parte del medesimo nucleo familiare incondizionatamente. I coniugi rimangono all’interno dello stesso nucleo anche in seguito a separazione o divorzio, purché continui a risiedere nella medesima abitazione. La condizione di appartenenza allo stesso nucleo familiare persiste anche nel caso in cui vivano nello stesso immobile, ma siano registrati in due distinti stati di famiglia.

ISEE: quali possono essere i casi particolari

Una gestione oculata del nucleo familiare permette, simultaneamente, una regolazione precisa del calcolo del valore ISEE. Questo calcolo apre le porte alle famiglie italiane per accedere a una varietà di agevolazioni, bonus e sconti, promuovendo così una qualità di vita superiore per la propria famiglia. Ciò vale anche per le situazioni particolari ISEE come, ad esempio, il caso di conviventi con figli che si separano ma decidono di mantenere la medesima residenza. Similmente, si applica al caso di parenti anziani che risultano fiscalmente a carico e che rientrano nella sfera del nucleo familiare del dichiarante.

Modello ISEE e la dinamica del nucleo familiare: coniugi coabitanti o non coabitanti

Per ottenere una migliore comprensione delle regole per la compilazione DSU nell’ottica dell’ISEE, è fondamentale sviscerare le varie casistiche, iniziando dai coniugi. Come precedentemente accennato, sia marito che moglie rientrano nella stessa sfera del nucleo familiare, indipendentemente dalla convivenza. Che risiedano o meno sotto lo stesso tetto, i coniugi sono fanno parte del nucleo familiare da riportare nel portale ISEE. Un’eccezione a tale regola è rappresentata dalla situazione in cui i coniugi non condividono la residenza anagrafica: in questi casi, non sono considerati parte del medesimo nucleo familiare in presenza di:

• separazione,

• declini degli effetti civili dati dal matrimonio,

• cessazione dalla potestà genitoriale,

• abbandono del coniuge,

• allontanamento dalla residenza.

I coniugi, come abbiamo già accennato, continuano a rientrare nella medesima unità familiare ai fini dei documenti necessari per ISEE anche nel caso di separazione o divorzio, purché risiedano sotto lo stesso tetto. Questa dinamica vale anche per le unioni civili tra individui dello stesso sesso. La dinamica della composizione del nucleo familiare per l’ISEE 2023 si estende ai figli minorenni e maggiorenni.

Figli maggiorenni e minorenni

Il secondo scenario da esaminare concerne i figli maggiorenni e minorenni, conviventi o meno. Qui entrano in gioco diverse regole, sia per i figli minorenni che per quelli maggiorenni. Per l’ISEE, il figlio minore è sempre considerato membro del nucleo familiare del genitore con cui convive. E per l’affidamento preadottivo? In tal circostanza, il figlio rientra nel nucleo familiare del genitore affidatario, anche se risulta nell’anagrafe della famiglia biologica. Una situazione differente si verifica quando un figlio minore è affidato nell’ambito di una comunità. In questo caso, il figlio minore fa parte di un nucleo familiare autonomo e non può essere incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare d’origine.

Passiamo adesso ad approfondire la questione dei figli maggiorenni: se questi ultimi vivono con i propri genitori, vengono inclusi nel nucleo familiare. Invece, nel caso in cui il figlio maggiorenne non condivida la residenza con i genitori, sarà considerato parte del nucleo familiare solo se ha un’età inferiore ai 26 anni ed è considerato fiscalmente a carico degli stessi. In aggiunta, nell’ipotesi appena menzionata, il figlio non può essere sposato né può essere genitore.ISEE 2023 conviventi separati con figli

Un altro degli scenari che possono emergere nell’ambito dell’ISEE 2023 e la composizione del nucleo familiare riguarda coppie di conviventi non sposate che hanno figli e decidono di separarsi, pur mantenendo la stessa residenza. Questo caso è piuttosto unico poiché generalmente i conviventi optano per residenze diverse al fine di trarre vantaggio da benefici fiscali. Tuttavia, quando entra in gioco la nascita di figli da parte di conviventi, il che comporta la formazione di un nucleo familiare, è necessario stabilire la continuità della residenza.

Il calcolo dell’ISEE dipende dalla composizione del nucleo familiare, un interplay tra il numero dei membri e i loro redditi e patrimoni. Il calcolo valore ISEE prende in considerazione tutti i redditi, patrimoni, proprietà e altre risorse possedute dai componenti del nucleo familiare.

Minori in affidamento temporaneo e preadottivo

Il minore affidato temporaneamente, secondo disposizione del giudice, costituisce un nucleo familiare autonomo. Allo stesso modo, il minore affidato preadottivamente, sempre in base a una decisione del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se figura nell’anagrafe del genitore biologico.

Come avrete intuito, la comprensione del concetto di nucleo familiare nell’ambito dell’ISEE è fondamentale per ottenere agevolazioni e vantaggi in diversi contesti. L’analisi delle diverse situazioni particolari, che coinvolgono coniugi, figli minori e maggiorenni, e altri legami familiari, assicura una visione completa e accurata dei soggetti che possono essere inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

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