L’aspettativa per Adozione Internazionale

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Anche per chi adotta un bambino è previsto il congedo dal lavoro, una vera e propria aspettativa per adozione che permette di restare all’estero per tutta la durata della pratica dell’adozione internazionale. In questa guida vedremo come funziona l’aspettativa per adozione, a chi spetta e come fare domanda al lavoro.

Aspettativa per Adozione: come funziona

Rispetto all’aspettativa sul lavoro tradizionale, di cui abbiamo già parlato in una guida dedicata, in questo a caso a beneficiare del periodo di aspettativa possono essere entrambi i genitori e solitamente il periodo è proporzionale al periodo di permanenza nello stato straniero dove si giunge per le pratiche legate all’adozione.

L’ente preposto, che si occupa di seguire la pratica di adozione internazionale, certifica questo periodo di permanenza ed è importante sapere anche che nel corso di questo non si ha diritto ad alcuna indennità o retribuzione.

Nel caso in cui la madre adottiva di un minore straniero sia una lavoratrice dipendente, essa può usufruire del congedo di maternità cioè un’astensione dal lavoro per una durata che può essere di massimo cinque mesi e un giorno.

Questo tipo di aspettativa si lega strettamente all’ingresso del minore in Italia e quindi può essere richiesto e fruito solamente nei entro i cinque mesi successivi all’arrivo in Italia. In questo caso ha valore la data dell’autorizzazione all’ingresso e la data di residenza permanente in Italia che viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni Internazionali.

Aspettativa per adozione retribuita

Durante questo periodo la persona che riceve un periodo di aspettativa ha diritto ad una retribuzione che è pari all’ottanta per cento dello stipendio medio giornaliero che è stato percepito nel mese precedente all’inizio dell’aspettativa.

In realtà la madre lavoratrice dipendente può usufruire anche prima del congedo di maternità per l’ingresso del minore in Italia: il periodo non cambia, sono sempre cinque mesi e un giorno.

E la parte rimanente che non è stata utilizzata prima dell’ingresso del minore entro i confini nazionali, può essere utilizzata in maniera spezzettata a patto che sia entro i cinque mesi dal momento di ingresso in Italia del minore. In questo caso il trattamento economico è quello che si applica al congedo di maternità della lavoratrice dipendente.

Aspettativa per il padre

Anche la figura paterna può usufruire del congedo di paternità. Nel caso infatti in cui il congedo di maternità non sia stato sfruttato dalla lavoratrice, spetta, secondo quanto stabilito dalla legge, al padre lavoratore dipendente.

Perché questo avvenga, è necessario che la madre sia una lavoratrice dipendente e che rinunci al periodi di congedo di maternità. Inoltre il padre (purché sia lavoratore dipendente), può sfruttare il congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermità della madre oppure di abbandono o anche in caso di affidamento del bambino al padre in via esclusiva.

Nel caso in cui la coppia che decide di perseguire la strada dell’adozione, abbia intenzione di adottare due o più bambini, questa coppia non ha diritto ad un’estensione della durata del congedo sia dal lato materno sia da quello paterno. Infatti secondo quanto deciso dal legislatore il congedo di maternità è legato alla procedura adottiva che è una sola anche nel caso di adozione di più fratelli.

Aspettativa per entrambe i genitori contemporaneamente

Tuttavia per i genitori che siano lavoratori dipendenti è possibile usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente in caso di adozione, succede spesso infatti che il minore adottato abbia un’età scolare o prescolare (dai 6 ai dieci anni) e in alcuni casi debba essere inserito subito a scuola.

Quindi oltre all’impegno di genitori alle prese con un figlio appena arrivato si possono sommare altre necessità che prevedono un impegno maggiore e di conseguenza la presenza di entrambe i genitori per lo meno nella prima fase dell’adozione.

Questo strumento può essere richiesto però solamente dopo l’ingresso del minore in Italia indipendentemente dall’età: l’unico vincolo è rappresentato dal fatto che l’adottato deve essere minorenne.

Nei primi otto anni di adozione, quindi dall’ingresso del bambino nel nuovo nucleo famigliare, ciascun genitore può assentarsi dal posto di lavoro per un periodo che può essere continuativo ma anche frazionato l’importante è che non sia superiore a sei mesi.

In totale questo tipo di congedo non può superare i dieci mesi sommando quelli del padre e quelli della madre. Durante questo periodo, ed entro i primi tre anni dall’ingresso dl minore, i genitori hanno diritto ad una indennità pari al trenta per cento della retribuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Nel caso di congedo parentale, i genitori, lavoratori dipendenti, che decidono di adottare due o più bambini, hanno diritto ad un’estensione del congedo parentale. Questo perché, a differenza del congedo di maternità, è collegato direttamente al figlio. Nella fattispecie il congedo parentale si applica nella sua totalità per ogni figlio e si calcolerà di undici mesi per ogni figlio minore adottato.

Il congedo di maternità, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale viene concesso anche alla madre o al padre che abbiano un contratto a progetto. Questo tipo di congedo, per la madre, è pari a cinque mesi e per avere diretto a questo tipo di strumento la madre, lavoratrice a progetto, deve aver maturato almeno tre mesi di contribuzione.

L’indennità retributiva in questo caso è pari all’ottanta per cento di un giorno su 365 di ciascuna giornata del periodo indennizzabile.

Mentre il padre lavoratore a progetto può accedere al congedo di paternità durante i cinque mesi successivi all’arrivo del figlio entro i confini nazionali, solamente nel caso in cui la madre esprime volontà di rinuncia al congedo e per il tempo che resta del periodo che sarebbe dovuto spettare alla madre. L’indennità retributiva è la stessa che si applica alla madre che abbia un contratto a progetto o sia appartenente a categorie di contratto simili.

Riposi giornalieri per allattamento

Tra le opzioni dell’aspettativa per adozione c’è anche il diritto per la madre lavoratrice dipendente ai riposi giornalieri per allattamento, inteso come allattamento con latte artificiale ovviamente. Questo può essere richiesto nel primo anno dalla data di ingresso del minore in Italia anche se il minore ha più di un anno di vita.

Questi riposi sono di circa un’ora ciascuno e arrivano a due nel caso in cui l’orario lavorativo sia di sei ore e uno solo quando invece l’orario di lavoro è minore alle sei re giornaliere di lavoro.