Con il termine reverse charge s’identifica un metodo di applicazione dell’IVA differente da quella che viene attuata normalmente dai titolari di partita iva.
In particolar modo, questo metodo prevede un’inversione contabile dell’imposta sul destinatario, in base alla prestazione di un servizio o alla cessione di un bene: quindi con il reverse charge l’iva deve essere versata dal destinatario della fattura e non da chi la emette ed incassa.
Reverse Charge: come funziona
Uno degli effetti principali del Reverse charge è dunque lo spostamento del pagamento dell’IVA dal venditore a chi effettua l’acquisto. Per applicare questa particolare formula è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi d’imposta, inoltre il destinatario del bene deve risiedere obbligatoriamente all’interno dello Stato Italiano e non all’estero.
Il Reverse charge si applica alle transazioni su beni e servizi in Italia.
L’applicazione di questo particolare sistema dell’Iva può essere richiesto sia dagli enti privati sia dagli enti pubblici, oltre che alle associazioni, consorzi, etc. anche nel momento in cui agiscono al di fuori dalle attività agricole e commerciali.
Questo sistema spesso si applica anche in caso di cessioni imponibili per gli investimenti oro, oppure per l’acquisto di gas naturale da attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.
Come avviene l’emissione della Reverse Charge
Quando si effettua una fattura seguendo la giurisdizione della Reverse Charge, il venditore emette una fattura senza l’addebito dell’imposta dell’IVA. Nel momento, in cui il venditore non include l’IVA, l’acquirente integra la fattura ricevuto con la specifica aliquota di riferimento, in base all’operazione che viene fatturata.
Nel momento in cui si procede con la Reverse Charge, bisogna anche effettuare una duplice annotazione del registro acquisti, ossia delle fatture di acquisto, mentre l’annotazione nel registro delle vendite dev’essere effettuata sotto la voce fatture emesse.
In questo modo avviene dunque il cosiddetto rovesciamento dei ruoli. In questo modo chi acquista un servizio o un bene, diviene automaticamente un soggetto passivo dell’imposta.
Come previsto dalla legge fiscale, dunque:
- Il cedente deve obbligatoriamente indicare in fattura la dicitura inversione contabile
- L’acquirente nel momento in cui riceve la fattura deve obbligatoriamente integrare l’applicazione dell’aliquota IVA prevista. L’acquirente deve inoltre registrare gli importi in due registri dell’IVA, quello delle vendite al fine della detrazione e quello degli acquisti.
Come sancito dall’articolo 17 è necessario annotare tutto nei registri IVA in un preciso arco temporale. Quindi l’annotazione dev’essere effettuata obbligatoriamente entro il mese in cui si è ricevuta la fattura.
Quando si applica il Reverse Charge?
Come previsto dall’articolo 17, il Reverse Charge può essere applicato in specifiche operazioni, come:
- le cessioni imponibili sull’oro da investimento
- in caso si cessioni di materiali in oro o di prodotti semilavorati
- nel momento in cui si svolgono delle prestazioni di servizi, compresa la manodopera resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono tale attività di ristrutturazione e di costruzione.
- Nel settore edile occorre effettuare l’inversione contabile per servizi come la demolizione, pulizia, installazione degli impianti, etc
- In caso di vendita di porzioni di fabbricato o di specifiche porzioni
- Per le prestazioni di servizi che vengono rese alle imprese consorziate nel momento in cui questa è effettuata nei confronti del consorzio di appartenenza.
Dunque, in breve i settori interessati, sono:
- Edilizia
- Prodotti elettronici
- Rottami
- Oro
- Gas Energia
- Consorzi
Reverse Charge: quali sono le finalità?
La Reverse Charge è finalizzata alla lotta contro le frodi IVA, in questo modo è possibile impedire che vi sia una frode dell’IVA da parte di chi effettua la cessione di un bene e da parte di chi lo acquista.
In questo modo il venditore al dettaglio non deve pagare direttamente l’imposta, permettendo di saltare un apposito passaggio ed evitando eventuali manipolazioni. Infatti, nel momento in cui l’assoluzione del pagamento dell’IVA avviene da parte del destinatario è possibile avere un controllo maggiore sugli adempimenti da attuare.
Reverse Charge: le sanzioni
Nel caso in cui non si rispettano le leggi previste dalla Reverse Charge si potrebbe essere sanzionati come previsto dal decreto legislativo 158/2015. Questo è in vigore sin dal 1 gennaio del 2016, queste sono regole che servono a disciplinare il sistema sanzionatorio nel caso in cui vi sia un errore durante il meccanismo d’inversione contabile.
Sicuramente, in caso di sanzione, verranno previste pene più severe nel caso in cui vi sia un errore dell’inversione contabile, ai fini di frode o di occultamento. Mentre le pene sono più severe in caso di un intento di frode o evasione, è possibile che queste siano punite in modo più mite nel caso in cui le imposte risultano comunque assolte.
Inoltre, la circolare dell’agenzia delle entrate prevede che quando un’operazione di Reverse Charge rientra nell’inversione contabile, ma per errore il prestatore o il cedente ha emesso comunque la fattura con addebito IVA, questa prevede una sanzione mite.
Infatti, in questo caso l’imposta è stata assolta comunque ma in modo irregolare, quindi la sanzione va dai 250 euro sino ai 10 mila euro, a seconda dell’importo della fattura.
In ogni caso la sanzione si applica non solo al cedente ma anche al cessionario, inoltre questa non è prevista solo per una singola fattura, ma solo quando vengono effettuati i controlli in base alla liquidazione periodica, con riferimento a ogni fornitore.